In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso. In applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 1227, comma 1, cod. civ., si richiede una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela. Sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno. Sulla base di questi principi la Cassazione ha escluso il risarcimento per la vittima di una caduta dovuta al dissesto della strada, atteso che la persona danneggiata aveva ammesso di attraversare abitualmente il tratto di strada luogo del sinistro e di conoscere lo stato dissestato dell’area, peraltro, a suo dire, peggiorato il giorno dell’incidente, giorno in cui, oltretutto, aveva piovuto.
CADUTA: NESSUN RISARCIMENTO PER LA VITTIMA
15 Mar 2021 | NEWS