La Corte di Cassazione ha stabilito che in tema di conto corrente cointestato tra coniugi, il debito e il credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente. Si deve dunque escludere che, ove il saldo attivo derivi dai versamenti effettuati solo da uno dei coniugi correntisti, l’altro possa avanzare pretese su tale saldo. Va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell’altro, della somma depositata sul conto in misura eccedente la quota parte di sua spettanza.  In ogni caso, nei rapporti con la banca, ciascun cointestatario ha un diritto di credito pari all’intera giacenza. Questo in termini pratici, significa che l’Istituto di credito non può impedire al singolo comproprietario del conto corrente cointestato di prelevare più della propria quota. Eventuali abusi dovranno essere quindi gestiti tra le parti. La banca non è responsabile per avere consentito ad uno solo dei cointestatari una parte della giacenza superiore a quella di sua proprietà. Occorre precisare che il conto cointestato può essere di tre tipi. – A firma congiunta: ogni operazione deve essere autorizzata da tutti i contestatari. Nessuno può operare senza il consenso degli altri. –A firma disgiunta: ciascun contestatario può eseguire le operazioni senza bisogno del consenso degli altri. – Misto : si può stabilire, che per impieghi del denaro entro un certo limite, valga la regola della firma disgiunta e, oltre tale limite, sia necessario la firma congiunta. Ogni versamento o bonifico ricevuto sul conto corrente cointestato da parte di uno dei comproprietari si considera essere una dazione all’altro contestatario pari al 50% del suo valore. Quest’ultimo infatti diviene automaticamente titolare della metà di tale somma. Viceversa, in caso di firma disgiunta, la banca può autorizzare prelievi o spese superiori alla quota del singolo titolare. Quest’ultimo però è tenuto nei confronti dell’altro titolare, a reintegrare la relativa quota se non è stato autorizzato a sforare rispetto alla propria.

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