Il mediatore, ai sensi dell’articolo 1759 del codice civile, ha l’obbligo di comunicare alle parti le circostanze a lui note in merito alla valutazione e alla sicurezza dell’affare che possano influire sulla conclusione dello stesso. Pertanto, egli ha l’obbligo di comunicare le circostanze note o comunque conoscibili con la comune diligenza, nonché il divieto di fornire informazioni non veritiere. Il mancato adempimento di tali obblighi informativi determina un inadempimento contrattuale che può giustificare la pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento e la responsabilità per i danni sofferti dal cliente. 

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