La rinuncia all’eredità, per effetto della sua caratteristica retroattività al momento dell’apertura della successione, come previsto dall’articolo 521 del codice civile, rende il chiamato all’eredità non responsabile del debito tributario del defunto, anche se la rinuncia intervenga dopo che, in epoca successiva all’apertura della successione, venga notificato un avviso di liquidazione, il quale sia poi divenuto definitivo per mancata impugnazione. Ciò in quanto la responsabilità per i debiti ereditari, compresi quelli tributari, grava su chi, accettando l’eredità, assume la qualità di erede e non grava sul “semplice” chiamato all’eredità. Ad affermarlo è la Cassazione ( Cass. Civ. Sez. Trib. N. 24317/2020) per la quale, inoltre, se l’Amministrazione intende far valere l’intervenuta accettazione tacita dell’eredità deve fornirne la prova.

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